e) è valida, in prima convocazione, con la
partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della
metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi
qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della
metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la
necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri
del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
L'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando
si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla
trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con avviso
(data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno
sette giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o
e-mail o affisso nella sede dell'associazione, o all'Albo Pretorio del Comune;
il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di
convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione potrà
provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla
richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di
almeno un terzo dei soci.
L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in
seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti
e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di
scioglimento nel qual caso è valida sia in prima che in seconda convocazione,
solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di
almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual
caso è valida sia in prima che in seconda convocazione, solo con il voto
favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro
quinti dei soci iscritti.
Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà
essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario,
consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
Art. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero
dispari, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a
votazione segreta dall'Assemblea stessa. Tutti i soci, iscritta da trenta
giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior
numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza;
b) resta in carica quattro anni e tutti i membri sono
rieleggibili;
c) si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta
lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno i
due terzi dei membri;
d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e
documentate, relativi alle attività statutarie;
e) è investito dei poteri per la gestione ordinaria
dell'associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per
il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal
presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;
f) stabilisce la quota sociale annuale da versare;
g) predispone i regolamenti interni per l'organizzazione
ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle
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